L’ Avvocato Penalista Giuseppe Zafonte si occupa di Diritto Penale e Procedimenti Penali
ART. 27 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
“LA RESPONSABILITÀ PENALE È PERSONALE.
L’ IMPUTATO NON È CONSIDERATO COLPEVOLE SINO ALLA CONDANNA DEFINITIVA”
Diritto Penale e Procedimento Penale
Secondo la definizione classica, per diritto penale si intende l’insieme delle norme dell’ordinamento giuridico che prevedono e disciplinano l’applicazione di una misura sanzionatoria di carattere giuridico-penale, come conseguenza di un determinato comportamento umano.
Questa definizione risponde ad una precisa esigenza posta da ogni sistema organico di regole di comportamento, che identifica nel momento critico della sua esistenza, quando cioè sono posti in essere contegni ritenuti pregiudizievoli per la sua sopravvivenza, l’occasione per imporre all’autore di tali contegni una misura più o meno invasiva della sua sfera di pertinenza, potendo investire sia il profilo personale, sia quello più prettamente patrimoniale.

Come citato nell’opera del Beccaria, Dei delitti e delle pene, “le sole leggi possono decretare le pene sui delitti; e questa autorità non può che risiedere presso il legislatore”. Nel nostro ordinamento, questo fondamentale principio è espresso dall’art. 1 c.p., ove è scritto che nessuno può essere punito per un fatto che non sia preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Nel sistema normativo italiano si individuano, oltre alle pene vere e proprie, anche altre tipologie di misure sanzionatorie, sempre riconducibili all’area di esperienza ricoperta dall’ordinamento penale. Si tratta di previsioni riconducibili a sottosistemi normativi, i quali, in sintonia con i fini e con i mezzi predisposti dal diritto penale in senso stretto, collegano a determinate situazioni e condotte individuali conseguenze di carattere giuridico-penale, diverse dalla pena criminale, anche se ad essa affini.
Il Codice Penale, che nell’attuale momento storico rappresenta il principale complesso di norme giuridiche penali, è entrato in vigore il 1 luglio 1931, e comunemente viene chiamato Codice Rocco, dal nome del Ministro della Giustizia dell’epoca, il quale ne fu anche il principale ispiratore ed artefice.
Nel corso degli anni molte norme del codice hanno subito modificazioni rispetto al testo originario anche ad opera delle molte leggi speciali che lo hanno integrato adeguandolo alle esigenze contemporanee.
Il codice Rocco è diviso in tre libri: il primo tratta Dei reati in generale, il secondo Dei delitti in particolare ed il terzo Delle contravvenzioni in particolare.
Il Codice non si limita alla descrizione dei singoli reati, ma consta anche di tutte quelle disposizioni(la così detta “parte generale” che configurano gli elementi del reato, disciplinano i soggetti di questo, regolano l’applicazione della pena, prevedono cause di esclusione e di estinzione del reato e delineano tutti gli istituti predisposti per il funzionamento del sistema. Nel caso di coinvolgimento personale in un procedimento penale si rende necessaria l’assistenza giudiziale di un Avvocato.
Per procedimento penale si intende una serie concatenata di atti, compiuti dai soggetti che la legge precisamente individua (giudice, PM, avvocato difensore), di cui il primo è rappresentato dall’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro tenuto presso ogni ufficio della Procura della Repubblica, mentre l’ultimo è costituito dalla pubblicazione della sentenza resa dal giudice.
Alcuni di questi atti vengono compiuti all’interno del processo penale, che consiste dunque in quel solenne momento in cui i giudici sono chiamati a valutare la responsabilità penale dell’indagato/imputato.
Occorre, dunque, specificare che le attività di iscrizione della notizia di reato, delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare sono fasi del procedimento penale, che introducono il processo penale vero e proprio.
Ovviamente, ciò non è sempre possibile, in quanto, all’esito delle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero, potrebbe succedere che quest’ultimo chieda l’archiviazione del fascicolo, attività che decreterebbe la fine del procedimento.
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